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17 Aprile 2018La rottamazione-bis “anticipa” il conto. Sono in arrivo in questi giorni le 300mila lettere partite da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) e dirette ai contribuenti potenzialmente interessati alla seconda edizione della definizione agevolazione. In particolare si tratta dei carichi che gli enti creditori hanno affidato al concessionario della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l’avviso. Quindi il contribuente potrebbe essere del tutto all’oscuro sul fatto di avere un carico pendente.
Da qui le segnalazioni recapitate tramite posta ordinaria, per le quali il decreto fiscale collegato alla manovra 2018 prevede come termine di invio il 31 marzo. Per quanto riguarda i contribuenti delle aree dell’Italia centrale colpite dal sisma nel 2016 e 2017 sono indicati oltre ai carichi dei primi nove mesi del 2017 anche quelli affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 e non ancora “consegnati” per la sospensione delle attività di notifica fino al 31 maggio.
Ma ritornando al contenuto delle comunicazioni c’è una novità fondamentale rispetto a quelle molto più “sintetiche” inviate lo scorso anno in occasione della prima rottamazione. Nel prospetto contenuto nel documento sono indicati gli estremi del numero della cartella o dell’avviso esecutivo con cui poter identificare l’atto di riscossione, l’ente creditore che ha affidato il carico e l’ammontare del debito affidato. Ma l’aspetto probabilmente più importante è rappresentato dal “preconto” in caso di successiva decisione di aderire alla rottamazione: sono, infatti, indicati il debito che potrebbe essere oggetto di definizione agevolata, l’importo da pagare e il debito che, invece, resterebbe escluso perché non “rientra” tra i presupposti previsti dalla normativa di riferimento.
Quindi i contribuenti possono già sapere quanto si dovrebbe pagare in termini complessivi per chiudere i conti, risparmiando su sanzioni e interessi di mora (per quanto riguarda i carichi di “matrice” tributaria). La lettera in sé non ha alcun effetto vincolante e, come viene riportato in nota, l’importo definitivo da pagare a titolo di definizione agevolata verrà comunicato da Ader solo a chi presenterà la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Domanda che si può presentare online (direttamente dal sito di Ader sia senza registrazione sia per con accesso all’area riservata), agli sportelli o attraverso Caf o intermediario abilitato.
La Consulta: inammissibilità sull’aggio
Sul fronte riscossione va poi segnalata anche l’ordinanza (65/2018) con cui ieri la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la rimessione operata dalla Ctr Lombardia sulla legittimità dell’aggio. Nella pronuncia la Consulta segnala, tra l’altro, che «nella prospettazione incentrata sulla disparità di trattamento nonché sulla violazione dell’articolo 24 della Costituzione, l’ordinanza di rimessione, nella sua laconicità, sembra tesa ad incidere sulla disciplina dell’aggio, ma non è chiaro se si invochi senz’altro la sua eliminazione ovvero se si intenda colpire la disposizione che autorizza l’emissione della cartella di pagamento pur in presenza di impugnazione dell’avviso di accertamento, disposizione che tuttavia non è indicata né espressamente censurata» dalla Ctr.
https://www.tribunaledelconsumatore.it/2018/04/17/rottamazione-bis-arrivano-le-lettere-gestirle/
Fonte: Il Sole 24 Ore