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30 Giugno 2023Stretta alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Obbligo di installare l’ “alcolock“, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Per i neopatentati, estensione del divieto di guida di di auto di grossa cilindrata prima dei tre anni dal rilascio della patente B. Sono alcune delle norme contenute nel disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada approvati ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Sicurezza stradale e Codice della strada, le novità
Il CdM di ieri ha approvato infatti, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada.
“L’obiettivo delle norme è di migliorare la sicurezza stradale, rispettando, da un lato, le esigenze di mobilità dei cittadini, dall’altro, salvaguardando la vita umana e l’ambiente, assicurando al contempo un sistema sanzionatorio equo ed efficace”, informa Palazzo Chigi.
Si interviene prima di tutto sulla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Si prevede:
- l’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del codice 68, che comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica;
- l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68. Le medesime sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”.
Il testo prevede poi modifiche alle norme sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’eliminazione della necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti. Per il perfezionamento del reato, sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.
I controlli della polizia stradale
Col “fondato motivo” di ritenere che il conducente sia sotto uso di stupefacenti, la polizia stradale potrà effettuare “direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare” e così dovrà fare in caso di incidente.
C’è inoltre “la previsione, per gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, di impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante ed impedendogli di disporre del veicolo. Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale. Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è comunque disposta la revoca della patente”.
L’alcolock e le altre misure
Le norme introducono l’uso del cosiddetto “alcolock, il dispositivo da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero”.
“Si introducono poi disposizioni in materia di micromobilità, caratterizzata dall’impiego di mezzi di trasporto meno pesanti e potenzialmente meno inquinanti di quelli tradizionali (quali, ad esempio, scooter, skateboard, monopattini elettrici, biciclette), al fine di elevare gli standard di sicurezza, con la previsione, tra l’altro, di un contrassegno di riconoscimento anche per i monopattini elettrici”.
Previsto inoltre “il rafforzamento delle norme sui dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantirne la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo”.
Fonte: Help Consumatori