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17 Aprile 2018L’Antitrust ha confermato le misure cautelari adottate nei confronti delle aziende di telecomunicazioni dopo il passaggio dalla fatturazione a 28 giorni alla bolletta mensile. Nel provvedimento dello scorso marzo l’Autorità aveva infatti bloccato i rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo il ritorno dell’obbligo della fatturazione mensile. Questi, ribadisce l’Antitrust, devono definire in modo autonomo eventuali variazioni delle tariffe. Nella riunione dell’11 aprile 2018, l’Autorità – si legge in una nota – ha confermato le misure cautelari adottate in via d’urgenza in data 21 marzo 2018 nell’ambito dell’istruttoria avviata lo scorso febbraio per accertare la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre. Gli operatori, anche attraverso l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni – Asstel, avrebbero “coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati della telefonia fissa e mobile” dopo il ritorno obbligatorio alla bolletta con cadenza mensile.
Dopo il contradditorio con le parti, spiega l’Antitrust, l’Autorità “ha ritenuto prima facie fondata l’ipotesi istruttoria di un coordinamento tra le Parti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla legge 172/2017. In particolare, le Parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13. Pertanto – prosegue l’Autorità – al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha confermato il proprio provvedimento di adozione di misure cautelari, in ottemperanza al quale gli operatori devono sospendere l’attuazione del repricing oggetto dell’intesa contestata e definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti”. Ora le aziende hanno quindici giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per depositare una relazione dettagliata sull’attività svolta per ottemperare alla misura cautelare dell’Antitrust.
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